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sabato 21 marzo 2020

EMERGENZA COVID: E LA DEMOCRAZIA? di Gennaro De Lucia

ORDINANZE, GIUSTE DAL PUNTO DI VISTA SOSTANZIALE, MA NON DA QUELLO GIURIDICO

Nella scorsa settima e soprattutto negli ultimi giorni abbiamo assistito a Presidenti di Regione e Sindaci assolvere la funzione di sceriffi: giustizieri pronti a fare di tutto pur di conquistare la platea e pur di assurgere ad eroi della situazione spiacevole e drammatica che sta vivendo la nostra Nazione. Ma questo non può giustificare la soppressione di diritti riconosciuti dalla nostra Costituzione ad ogni individuo per il solo fatto di esistere. O almeno, non si possono giustificare i modi con il quale vengono limitati tali diritti, al limite del dittatoriale e tipici di uno Stato di polizia. 


La nostra Costituzione innanzitutto è superiore a qualsiasi altra legge: morale, sociale e soprattutto giuridica. Però ha anche il pregio di essere stata scritta da insigni giuristi che hanno avuto l’idea brillante di scriverla in un italiano comprensibile ai più, senza necessità di lauree in giurisprudenza e dottorati in diritto costituzionale. Dal medico all’ingegnere, dalla casalinga al vecchietto del Paese, chiunque può comprendere la Costituzione e il significato di ogni articolo presente. Eppure sembrerebbe che il modo in cui è scritta non è tale da farla comprendere agli “sceriffi” di cui sopra. Basterebbe leggere l’articolo 16 della Costituzione: “ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che LA LEGGE stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza”.

Forse pretendo troppo, forse sono troppo garantista, forse non comprendo certi meccanismi o semplicemente sarò ignorante.

Però a me pare che le ordinanze emanate negli ultimi giorni e quelle che (probabilmente) seguiranno siano illegittime. E questo semplicemente perché le ordinanze sono atti amministrativi, e non sono leggi: l’art. 16 della Costituzione autorizza soltanto la legge a limitare il diritto di libera circolazione, ossia quell’atto che viene adottato dal Parlamento e promulgato dal Presidente della Repubblica; tali ordinanze invece sono state adottate da Presidenti di Giunta regionale e Sindaci e – senza nulla togliere alla loro istituzioni – non possono pretendere di essere superiori al Parlamento e alla Costituzione.

Quindi, l’ordinanza non è assolutamente equiparabile alla legge del Parlamento, ed inoltre è anche sottoposta ad essa, nel senso che è un atto che è posto uno scalino più in basso rispetto alla legge. Ecco perché i provvedimenti adottati sono illegittimi: contrastano con la Costituzione, cercando di stravolgere un assetto ben definito dalla stessa.

 Ciò non è ammissibile neanche invocando la salute pubblica e collettiva come interesse superiore, poiché la legge è chiara sul punto: SOLO LA LEGGE PUO’ DEROGARE A TALE LIBERTA’ FONDAMENTALE E SUPERIORE.

Ma evidentemente in questo caso non è neanche la salute ad essere messa al primo posto, ma la brama di consenso cittadino anche in vista di prossime elezioni.

 L’Italia in questo momento non ha bisogno di sceriffi, ma ovviamente non ha neanche bisogno di altrettante persone menefreghiste: restare a casa è necessario, a meno che non si voglia restare in questa situazione per un numero di mesi indeterminato, con le relative conseguenze - anche fatali - per se stessi.
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