Uno studente universitario
originario di Scalea rientrando a casa con il treno regionale 34762, è stato
protagonista, alcuni giorni or sono, di uno spiacevole episodio.
Diversi minuti prima di scendere, nel corso di un normale controllo, un agente della Polfer ha aperto nei confronti del giovane una polemica sulla possibilità di utilizzare la patente di guida come documento di riconoscimento.
LA LEGGE È MOLTO CHIARA
Tralasciando i modi alquanto sgarbati dell’agente, giova qui ricordare che secondo la legge italiana la patente è idonea a tale utilizzazione al pari della carta d’identità.
La norma di riferimento è l'art. 35 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Dpr n. 445 del 28.12.2000) secondo cui "sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un amministrazione dello Stato".
Ma vale lo stesso anche per la nuova patente di guida plastificata? La risposta è affermativa e la conferma viene data dal Ministero dell'Interno con la circolare M/2413/8 del 14 marzo 2000.
IL RACCONTO
‹‹Durante un controllo di routine della Polfer su un treno regionale››, scrive il giovane sui social, ‹‹mi vengono chiesti i documenti. Sono intenzionato a consegnare all'agente la mia patente di guida, ma mi viene detto che quest’ultima può anche andare bene solo se non ho la carta d’identità.
Dunque consegno ugualmente la carta d’identità e l'agente, con fare scorbutico, seccato e prepotente mi dice che "il vero documento di identità è solamente la carta d'identità, non la patente", agitandola in modo sgarbato.
A tal punto gli ricordo che una legge, più precisamente il DPR 445/2000 e una circolare del 2000 del Ministero dell'Interno, hanno risolto tale dilemma dichiarando la patente - anche nel nuovo formato tessera che non presenta la residenza - equipollente alla carta d'identità, in quanto rilasciata da un'amministrazione dello Stato e provvista di foto.
L'agente, sempre con fare poco professionale e con modi scortesi, mi intima che potrebbe portarmi in Questura e tenermi lì, dato che sulla patente non è presente la residenza. Dopo aver controllato la mia identità e che tutto fosse a posto, mi saluta e continua con i controlli.››
CONCLUSIONE
Come possono essere tutori della legge se non conoscono la legge stessa?
Questo il quesito con il quale si conclude il racconto, il quale, nel suscitare moltissime perplessità non lascia alcun dubbio sulla risposta.
Diversi minuti prima di scendere, nel corso di un normale controllo, un agente della Polfer ha aperto nei confronti del giovane una polemica sulla possibilità di utilizzare la patente di guida come documento di riconoscimento.
LA LEGGE È MOLTO CHIARA
Tralasciando i modi alquanto sgarbati dell’agente, giova qui ricordare che secondo la legge italiana la patente è idonea a tale utilizzazione al pari della carta d’identità.
La norma di riferimento è l'art. 35 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Dpr n. 445 del 28.12.2000) secondo cui "sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un amministrazione dello Stato".
Ma vale lo stesso anche per la nuova patente di guida plastificata? La risposta è affermativa e la conferma viene data dal Ministero dell'Interno con la circolare M/2413/8 del 14 marzo 2000.
IL RACCONTO
‹‹Durante un controllo di routine della Polfer su un treno regionale››, scrive il giovane sui social, ‹‹mi vengono chiesti i documenti. Sono intenzionato a consegnare all'agente la mia patente di guida, ma mi viene detto che quest’ultima può anche andare bene solo se non ho la carta d’identità.
Dunque consegno ugualmente la carta d’identità e l'agente, con fare scorbutico, seccato e prepotente mi dice che "il vero documento di identità è solamente la carta d'identità, non la patente", agitandola in modo sgarbato.
A tal punto gli ricordo che una legge, più precisamente il DPR 445/2000 e una circolare del 2000 del Ministero dell'Interno, hanno risolto tale dilemma dichiarando la patente - anche nel nuovo formato tessera che non presenta la residenza - equipollente alla carta d'identità, in quanto rilasciata da un'amministrazione dello Stato e provvista di foto.
L'agente, sempre con fare poco professionale e con modi scortesi, mi intima che potrebbe portarmi in Questura e tenermi lì, dato che sulla patente non è presente la residenza. Dopo aver controllato la mia identità e che tutto fosse a posto, mi saluta e continua con i controlli.››
CONCLUSIONE
Come possono essere tutori della legge se non conoscono la legge stessa?
Questo il quesito con il quale si conclude il racconto, il quale, nel suscitare moltissime perplessità non lascia alcun dubbio sulla risposta.
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